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La disciplina europea dell’acqua

“Chiare, fresche et dolci acque,

ove le belle membra

pose colei che sola a me par donna; …”

L’incipit appena esposto deriva dalla canzone n. 126 del Canzoniere di Francesco Petrarca (Arezzo, 1304 – Arquà 1374), scritta ispirandosi con probabilità alle sorgenti presso la Fonte di Valchiusa, dove ha origine il fiume Sorgue, un subaffluente del Rodano (Regione francese della Provenza – Alpi – Costa Azzurra).

Sono proprio le acque ed altri elementi naturali a far rievocare allo scrittore e il ricordo della sua Laura, ed è proprio in questa cornice “locus amoenus” che il poeta precursore dell’Umanesimo desidera essere sepolto, sentendo vicina la morte.

Non sempre però i cittadini del mondo hanno una visione così rinfrancante dei corpi idrici (fiumi, mari, oceani e laghi), anzi.

 

Le acque destinate al consumo umano

Nei contributi precedenti abbiamo delineato un quadro dove la contaminazione delle acque ha causato nel passato milioni di vittime e danni sociali nonché economici incalcolabili.

Non è un problema affatto scomparso, anzi l’inquinamento delle acque da parte di agenti patogeni è un problema ancora vivissimo che coinvolge non milioni, ma miliardi di persone.

Secondo l’Oms infatti, oltre 2 miliardi di persone vivono in paesi con stress idrico e dunque utilizzano una fonte d’acqua potabile contaminata da materiale fecale; molto spesso questo viene esasperato da alcuni fattori come il cambiamento climatico e la crescita della popolazione.

L’Unione Europea nella sua legislazione dà perciò molta importanza alle acque destinate al consumo umano, emanando a tal proposito nel 2020 una pertinente direttiva di rifusione concernente le qualità relativa a questa tipologia d’acqua.

La precedente Direttiva 98/83/CE già stabiliva in verità un quadro giuridico in tal senso, e dunque l’atto legislativo in parola, ovvero la Direttiva (UE) 2020/2184 del 16 dicembre 2020, ne acquisisce le esperienze e gli scopi portati in dote da essa, mirando a migliorare l’accesso universale alle acque summenzionate.

La filosofia del recente provvedimento, innestato nell’ordinamento nazionale dal D.lgs. 23 febbraio 2023, n. 18,  è chiaramente espressa negli obbiettivi definiti dal primo articolo, dove pertanto si propongono in aggiunta alcune finalità di protezione della salute umana dagli effetti negativi derivanti dalla contaminazione delle acque destinate al consumo umano, garantendone la salubrità e la pulizia.

Per acque destinate al consumo umano per questi fini si intendono in linea di massima (art. 2):

  • a) tutte le acque trattate o non trattate, destinate a uso potabile, culinario o per la preparazione di cibi o per altri usi domestici in locali sia pubblici sia privati, a prescindere dalla loro origine, siano esse fornite tramite una rete di distribuzione, fornite mediante cisterne o in bottiglie o contenitori, comprese le acque di sorgente; 
  • b) tutte le acque utilizzate in un’impresa alimentare per la fabbricazione, il trattamento, la conservazione o l’immissione sul mercato di prodotti o sostanze destinate al consumo umano “

la Direttiva esclude esplicitamente dai suoi ambiti d’applicazione altre due tipologie di acque, ovvero le acque minerali naturali riconosciute come tali dalle Autorità responsabili e le acque medicinali, rispettivamente disciplinate dalla Direttiva 2009/54/CE  e dalla Direttiva 2001/83/CE.

La direttiva 98/83/CE considerava solo in misura limitata la pianificazione, a titolo preventivo, della sicurezza e gli elementi basati sul rischio. Quest’ultimi pertanto sono stati implementati successivamente per mezzo della già richiamata in precedenza  Direttiva (UE) 2015/1787.

Abbiamo già diffusamente parlato di questo approccio, esponendo le linee guida dell’OMS per la qualità dell’acqua potabile basate sui «piani di gestione della sicurezza dell’acqua», anche per le piccole comunità, nonché sulla norma EN 15975-2.

Entrambi sono considerati ottimi strumenti da utilizzare per il monitoraggio e le analisi dei parametri necessari a definire una risorsa idrica di buona qualità.

Le acque minerali naturali

le acque minerali naturali   – come già accennato – sono regolate dalla Direttiva 2009/54/CE vengono definite come quelle acque estratte dal suolo di uno Stato membro (oppure di un paese terzo e importate nella Comunità e riconosciute come acque minerali naturali dall’Autorità responsabile di uno stato Membro) e riconosciute dall’autorità responsabile di tale Stato membro quali acque minerali naturali conformi alle norme contenute nell’allegato I, parte I della Direttiva stessa.

Analizzando proprio quest’ultimo allegato, ne definiamo più compiutamente i requisiti, anche in combinato con l’art. 5:

  • 1. Per «acqua minerale naturale» si intende, […] , un’acqua microbiologicamente pura, la quale abbia per origine una falda o un giacimento sotterranei e provenga da una sorgente con una o più emergenze naturali o perforate.
    L’acqua minerale naturale si distingue nettamente dall’acqua ordinaria da bere:

    • per la sua natura, caratterizzata dal tenore in minerali, oligoelementi o altri costituenti ed eventualmente per taluni suoi effetti;  
    • per la sua purezza originaria;

caratteristiche, queste, rimaste entrambe intatte data l’origine sotterranea dell’acqua che è stata tenuta al riparo da ogni rischio di inquinamento.

  • 2. Le caratteristiche di cui al punto 1, che possono conferire all’acqua minerale naturale le sue proprietà salutari, devono essere state valutate:
    • a) sui piani:
      • I) geologico e idrologico;
      • II) fisico, chimico e fisico-chimico;
      • III) microbiologico;
      • IV) se necessario, farmacologico, fisiologico e clinico;
    • b) secondo i criteri indicati nella parte II;
    • c) secondo i metodi scientificamente riconosciuti dall’autorità responsabile. 

Il connubio con il quinto articolo è presto fatto;

“ Alla sorgente, il tenore totale di microrganismi revivificabili di un’acqua minerale naturale è conforme al suo microbismo normale ed è prova di una protezione efficace della sorgente contro qualsiasi contaminazione. Tale tenore è determinato alle condizioni previste all’allegato I, parte II, punto 1.3.3.

Dopo l’imbottigliamento, tale tenore non può superare il limite di 100 per millilitro, a 20-22 °C, in 72 ore, in agar-agar o miscela agar-gelatina, e 20 per millilitro a 37 °C in 24 ore in agar-agar. Il tenore suddetto è misurato nelle 12 ore successive all’imbottigliamento; in questo periodo di 12 ore l’acqua è mantenuta a una temperatura di 4 °C ± 1 °C.

Alla sorgente, detti valori non devono normalmente superare, rispettivamente, 20 per ml alla temperatura di 20-22 °C in 72 ore e 5 per ml a 37 °C in 24 ore, fermo restando che tali valori sono considerati indicativi e non concentrazioni massime.

Alla sorgente e durante la commercializzazione, un’acqua minerale naturale è esente da:

  • a) parassiti e microrganismi patogeni;
  • b) escherichia coli o altri colibacilli e streptococchi fecali, su 250 ml del campione esaminato;
  • c) anaerobi sporigeni solfito-riduttori, su 50 ml del campione esaminato;
  • d) pseudomonas aeruginosa, su 250 ml del campione esaminato.

Fatti salvi i paragrafi 1 e 2, nonché le modalità di utilizzazione di cui all’allegato II, nella fase della commercializzazione:

  • a) il tenore totale di microrganismi revivificabili dell’acqua minerale naturale può risultare soltanto dall’evoluzione normale del suo tenore batteriologico alla sorgente;
  • b) l’acqua minerale naturale non può presentare difetti dal punto di vista organolettico. 

L’Allegato I, nella sua Parte III dettaglia poi ulteriormente i vari tipi di acque minerali naturali, introducendo le definizioni di quelle del tipo “effervescenti”.

Le acque minerali naturali effervescenti liberano, all’origine o dopo imbottigliamento, spontaneamente e in maniera nettamente percettibile, anidride carbonica alle condizioni normali di temperatura e di pressione. Esse si dividono in tre categorie alle quali si applicano rispettivamente le seguenti denominazioni riservate:

  • a) «Acqua minerale naturale naturalmente gassata»: un’acqua il cui tenore di anidride carbonica proveniente dalla sorgente, dopo eventuale decantazione e imbottigliamento, è uguale a quello della sorgente, tenuto eventualmente conto della reintegrazione di una quantità di gas proveniente dalla stessa falda o dallo stesso giacimento, pari a quella liberata nel corso di tali operazioni, nonché delle tolleranze tecniche abituali;
  • b) «Acqua minerale naturale rinforzata col gas della sorgente»: un’acqua il cui tenore di anidride carbonica proveniente dalla stessa falda o dallo stesso giacimento, dopo eventuale decantazione e imbottigliamento, è superiore a quello della sorgente;
  • c) «Acqua minerale naturale addizionata di anidride carbonica»: un’acqua in cui è stata disciolta anidride carbonica non prelevata dalla falda o dal giacimento da cui essa proviene.  “

A tutto questo impianto si aggiungono poi specifici requisiti etichettatura ai fini della commercializzazione, con precisi criteri di denominazione del prodotto e informazioni sulle caratteristiche qualitative:

“La denominazione di vendita delle acque minerali naturali è «acqua minerale naturale» ovvero, se si tratta di un’acqua minerale naturale effervescente quale definita all’allegato I, parte III, a seconda dei casi, «acqua minerale naturale naturalmente gassata», «acqua minerale naturale rinforzata con gas della sorgente», «acqua minerale naturale addizionata di anidride carbonica».

La denominazione di vendita delle acque minerali naturali sottoposte a uno dei trattamenti di cui all’articolo 4, paragrafo 1, primo comma, lettera d), è completata, secondo il caso, dalle menzioni «totalmente degassata» o «parzialmente degassata».

Le etichette delle acque minerali naturali recano anche le seguenti informazioni obbligatorie:

  • a) l’indicazione della composizione analitica, con i componenti caratteristici;
  • b) il luogo di utilizzazione della sorgente e il nome della stessa;
  • c) informazioni circa gli eventuali trattamenti di cui all’articolo 4, paragrafo 1, primo comma, lettere b) e c). 

I richiamati trattamenti dell’art. 4 sono gli unici processi di manipolazione consentiti sulle acque minerali naturali, e sono principalmente improntati generalmente alla:

  • a) Separazione degli elementi instabili, quali i composti del ferro e dello zolfo, mediante filtrazione o decantazione, eventualmente preceduta da ossigenazione, a condizione che tale trattamento non comporti una modifica della composizione dell’acqua in quei componenti essenziali che conferiscono all’acqua stessa le sue proprietà;
  • b) Separazione dei composti di ferro, manganese e zolfo nonché dell’arsenico da talune acque minerali naturali mediante trattamento con aria arricchita di ozono, a condizione che tale trattamento non comporti una modifica della composizione dell’acqua in quei componenti essenziali che conferiscono all’acqua stessa le sue proprietà […]
  • c) Separazione di componenti indesiderabili diversi da quelli menzionati alle lettere a) e b), a condizione che tale trattamento non comporti una modifica della composizione dell’acqua in quei componenti essenziali che conferiscono all’acqua stessa le sue proprietà
  • d) Eliminazione totale o parziale dell’anidride carbonica libera mediante procedimenti esclusivamente fisici. 

Sono vietate inoltre qualsiasi tipologia di  trattamento di disinfezione e – salvo alcune deroghe – l’aggiunta di elementi batteriostatici o qualsiasi altro trattamento tale da modificare il microbismo dell’acqua minerale naturale.

Completiamo questa digressione sui specifici requisiti di comunicazione in etichettatura citando dei casi particolari, più che altro relativi ad alcune peculiari tipi di acque minerali naturali.

Effettivamente è possibile ritrovare sulle etichette apposite menzioni, codificate ancora nell’Allegato III , in relazione al contenuto di caratteristici elementi chimici.

E così abbiamo anche l’acqua “Oligominerale o leggermente mineralizzata”, “Minimamente mineralizzata”, “Ricca in sali minerali”, “Contenente bicarbonato”, “Solfata”, “Clorurata”, “Calcica”, “Magnesiaca”, “Fluorata o contenente fluoro”, “Ferruginosa, o contenente ferro”, “Acidula”, “Sodica”, “Indicata per la preparazione degli alimenti per lattanti”, “Indicata per le diete povere di sodio”, “Può avere effetti lassativi”, “Può avere effetti diuretici”.

Importante esplicito richiamo è il divieto di indicare sulle etichette eventuali proprietà di prevenzione, cura o guarigione  da una malattia umana, ragionevolmente per il semplice fatto di non trarre in inganno i consumatori. 

 

L’azione comunitaria in materia di acque

Un altro importante pilastro della gestione delle acque è sicuramente quello delineato dalla Direttiva 2000/60/CE del 23 ottobre 2000, strettamente interrelato alle legislazione esposta nei precedenti paragrafi.

Gli obbiettivi di questa direttiva sono legati all’istituzione di  è un quadro per la protezione delle acque superficiali interne, delle acque di transizione, delle acque costiere e sotterranee che:

  • impedisca un ulteriore deterioramento, protegga e migliori lo stato degli ecosistemi acquatici e degli ecosistemi terrestri e delle zone umide direttamente dipendenti dagli ecosistemi acquatici sotto il profilo del fabbisogno idrico;
  • agevoli un utilizzo idrico sostenibile fondato sulla protezione a lungo termine delle risorse idriche disponibili;
  • miri alla protezione rafforzata e al miglioramento dell’ambiente acquatico, anche attraverso misure specifiche per la graduale riduzione degli scarichi, delle emissioni e delle perdite di sostanze prioritarie e l’arresto o la graduale eliminazione degli scarichi, delle emissioni e delle perdite di sostanze pericolose prioritarie;
  • assicuri la graduale riduzione dell’inquinamento delle acque sotterranee e ne impedisca l’aumento, e
  • contribuisca a mitigare gli effetti delle inondazioni e della siccità 

contribuendo quindi a:

  • garantire una fornitura sufficiente di acque superficiali e sotterranee di buona qualità per un utilizzo idrico sostenibile, equilibrato ed equo;
  • ridurre in modo significativo l’inquinamento delle acque sotterranee;
  • proteggere le acque territoriali e marine, e
  • realizzare gli obiettivi degli accordi internazionali in materia, compresi quelli miranti a impedire ed eliminare l’inquinamento dell’ambiente marino: […] per arrestare o eliminare gradualmente gli scarichi, le emissioni e le perdite di sostanze pericolose prioritarie al fine ultimo di pervenire a concentrazioni, nell’ambiente marino, vicine ai valori del fondo naturale per le sostanze presenti in natura e vicine allo zero per le sostanze sintetiche antropogeniche.”

È interessante notare, ad una sommaria lettura del testo comunitario, elementi innovati rivolti in sinergia ad altre due importanti forme di tutele ambientali, ovvero la Direttiva 92/43/CEE “Habitat” e la Direttiva 2009/147/CE “Uccelli”.

Quest’ultime mirano principalmente al fondamentale obbiettivo di conservazione delle specie animali e degli ambienti naturali, in ottica di promozione della biodiversità e di salvaguardia dell’ambiente.

Che cos’è la biodiversità?

Nel giugno del 1992, si è tenuta nella cornice di Rio de Janeiro la Conferenza delle Nazioni Unite su ambiente e sviluppo, un traguardo importantissimo in vista della presa di coscienza nel rapporto fra Uomo e Ambiente che finalmente a buona ragione si sta diffondendo sempre di più, specialmente fra i giovanissimi.

Fra i documenti prodotti, quello di nostra pertinenza in questo contributo è sicuramente la Convenzione sulla Diversità Biologica (Convention on Biological Diversity), la quale introduce, nel suo secondo articolo, importanti definizioni caposaldo. Una su tutte è quella di biodiversità, ovvero:

“la varietà degli organismi viventi di qualsiasi fonte, inclusi, tra l’altro, gli ecosistemi terrestri, quelli acquatici e i complessi ecologici dei quali fanno parte; essa comprende la diversità all’interno di ogni specie, tra le specie e degli ecosistemi”

Non era un concetto del tutto nuovo, poiché già introdotto nei lavori dell’entomologo statunitense Edward O. Wilson, ma l’elevazione al rango internazionale dà contezza dell’importanza di questo atteggiamento.

Da una lettura più approfondita, la diversità biologica si staglia su tre piani di lettura:

  • Diversità di ecosistema;
  • Diversità di specie;
  • Diversità genetica.

 

Riflessioni e diritti

Preservare la biodiversità è un’azione essenziale per lo sviluppo della vita sulla Terra, tanto da essere oggetto di osservazione negli scritti di Sua Santità Papa Francesco.

Nella lettera enciclica Laudato si’, Papa Francesco dedica delle profonde riflessioni su quella che viene definita la casa comune,  ispirandosi anche agli insegnamenti di San Francesco d’Assisi.

Definito quest’ultimo come esempio per eccellenza di ecologia integrale, è una figura in netta contrapposizione agli accadimenti storici e sociali che imperversano al giorno d’oggi, sempre sottolineati dal Santo Padre nel proseguo del testo.

Papa Francesco infatti pone l’accento su un’interessante confronto, ovvero quello fra la lentezza dell’evoluzione biologica ed i ritmi frenetici di vita e lavorativi imposti dal cambiamento incentivato dall’Uomo; un cambiamento incluso nell’alveo della dinamica dei sistemi complessi e che spesso non sono sempre orientati al bene comune oppure messi in ottica di sostenibilità.

Il vescovo di Roma esplica inoltre una particolare sensibilità nell’esporre il tema dell’inquinamento prodotto dai rifiuti, correlati alla cultura dello scarto.

“C’è da considerare anche l’inquinamento prodotto dai rifiuti, compresi quelli pericolosi presenti in diversi ambienti. Si producono centinaia di milioni di tonnellate di rifiuti l’anno, molti dei quali non biodegradabili: rifiuti domestici e commerciali, detriti di demolizioni, rifiuti clinici, elettronici o industriali, rifiuti altamente tossici e radioattivi. La terra, nostra casa, sembra trasformarsi sempre più in un immenso deposito di immondizia.”

Perciò, la Chiesa Cattolica riconosce estensivamente queste problematiche, e continua poco avanti

“… il sistema industriale, alla fine del ciclo di produzione e di consumo, non ha sviluppato la capacità di assorbire e riutilizzare rifiuti e scorie. Non si è ancora riusciti ad adottare un modello circolare di produzione che assicuri risorse per tutti e per le generazioni future, e che richiede di limitare al massimo l’uso delle risorse non rinnovabili, moderare il consumo, massimizzare l’efficienza dello sfruttamento, riutilizzare e riciclare.”

Pensieri di un’estrema attualità e modernità, corroborati da alcune prese di posizione riguardanti una corretta considerazione delle  tematiche legate all’acqua, sulla quale Papa Francesco sembra proprio interfacciarsi con la Risoluzione 64/92 dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite approvata nel luglio del 2010, ed afferma così  indiscutibilmente :

“l’accesso all’acqua potabile e sicura è un diritto umano essenziale, fondamentale e universale, perché determina la sopravvivenza delle persone, e per questo è condizione per l’esercizio degli altri diritti umani.”

Pertanto, nel complesso, la lettera enciclica di Papa Francesco esorta i fedeli (e non) a commisurarsi con questi complessi fenomeni, sempre nell’ottica spirituale e nell’amore per il prossimo.

“Il buon senso c’era, ma se ne stava nascosto per paura del senso comune”.

(I promessi sposi, Cap. XXXII)

 

Bibliografia ed approfondimenti

 

  • Il Canzoniere, a cura di Giancarlo Contini, Einaudi, Torino, 1964.
  • Direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2020 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (rifusione).
  • D.lgs. 23 febbraio 2023, n. 18 Attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio.
  • Direttiva 2009/54/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009 , sull’utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali (Rifusione).
  • D. Lgs. 8 ottobre 2011, n. 176 Attuazione della direttiva 2009/54/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio.
  • Direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque.
  • D. Lgs n. 152 del 2006 norme in materia ambientale (TUA – Testo Unico Ambientale).
  • Convenzione sulla Diversità Biologica, 1992.
  • Diritto all’Acqua, a cura di Montalto M. , CNF – Consiglio Nazionale Forense, 2017, ISBN 978-88-943820-2-0.
  • Dichiarazione di Rio sull’ambiente e lo sviluppo sostenibile, 1992.
  • Risoluzione ONU A/RES/64/292 – 28 Luglio 2010 “The human right to water and sanitation”.
  • Risoluzione ONU A/RES/68/157 – 18 dicembre 2013 “The human right to safe drinking water and sanitation”.
  • Risoluzione ONU A/RES/70/1 – 25 settembre 2015 – “Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development “. 
  •  Risoluzione ONU A/RES/70/169 – 17 dicembre 2015 “The human rights to safe drinking water and sanitation.
  • Papa Francesco (Jorge Mario Bergoglio) Laudato si’. Lettera enciclica sulla cura della casa comune. Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2015.
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